Art. 25.

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno con il metodo dei quesiti a risposta multipla, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo di operatori e collaboratori tecnici provenienti dai profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto, alla data del bando, almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».